Medicina legale (Patenti, invalidità....)

Richiesta visite domiciliari

Le richieste di visite domiciliariverranno valutate sugli atti acquisendo la documentazione sanitaria inviata dall'interessato. Solo nei casi in cui il Presidente di commissione non riterrà sufficiente quanto presentato, si procederà alla convocazione a visita o alla richiesta di integrazione della documentazione sanitaria. Come previsto dall’articolo 29-ter Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120:
Art. 29 - ter Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. 2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita diretta.
- La documentazione necessaria per la valutazione agli atti è la seguente:
1) relazioni specialistiche
2) referti di esami diagnostici
3) relazioni di degenza ospedaliera (non presentare cartelle cliniche)
- La documentazione può essere inoltrata alla casella di posta elettronica della zona competente in formato pdf raggruppata in uno/due file, o inviata per posta all’indirizzo della zona competente, o consegnata a mano previo contatto telefonico ed appuntamento. A tale proposito, occorre anche:
1) allegare documento d'identità in corso di validità
2) allegare richiesta di accertamento agli atti (vedi facsimile)