Medicina legale (Patenti, invalidità....)

Normativa sul permesso provvisorio di guida

Il  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con circolare protocollo 15753 del 13 maggio 2022  avente ad oggetto "Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio" ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la procedura telematica per richiedere il rilascio del permesso provvisorio di guida previsto, così come previsto dall’ art. 59 della legge 120/2010 per aggiornare le istruzioni operative relative ai permessi provvisori di guida ha disposto quanto segue.
L’articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che: “Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guidache devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”.

Dal tenore letterale di quanto sopra riportato si evince che, ai fini dell’ottenimento di tale permesso di guida:

  1. non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: in parte de qua sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite.È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;
  2. è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
  3. è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10;
  4. il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2022 e fermo restando quanto esposto nei punti da 1 a 4:

  1. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc) sono confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati da 1 a 5). Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1
  2. con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
    Limitatamente a tali soggetti, restano a tal fine confermate le istruzioni di cui alla circolare prot.n. 18789 dell’8 luglio 2020 come integrate dagli ultimi capoversi della circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati 3 e 4) con riferimento alla presenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
    Il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica è conforme al modello di cui all’allegato 1 della presente circolare, che reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell’assunzione di piena responsabilità della corrispondenza dei dati digitati nell’apposita funzione preordinata al rilascio del permesso di guida in parola con quelli riportati nei documenti originali esibiti dal titolare del permesso stesso ed, in prima istanza, della sussistenza di una prenotazione presso una CML. Il documento, firmato digitalmente, deve essere custodito, ed esibito a richiesta, a cura dell’autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica che lo ha rilasciato. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
  3. il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio è conforme al modello di cui all’allegato 1 della circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020. Per l’espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.
    Per mera completezza espositiva si rammenta, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.