Chi è il Whistleblower?

Con il termine segnalante o whistleblower si intende la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può presentare una segnalazione?

Sono legittimate a segnalare tutte le persone richiamate all’art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023 che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  1. hanno un rapporto giuridico in corso con l’Azienda USL Toscana Centro;
  2. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare?

Le violazioni oggetto della segnalazione devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco;
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco;
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente elenco.

Che caratteristiche deve avere la segnalazione?

La segnalazione deve contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell’Azienda USL Toscana Centro con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione dev'essere circostanziata in maniera tale da consentire un’analisi dettagliata delle condotte illecite denunciate con particolare attenzione a:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione può essere integrata con qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:

  • documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
  • nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Quali tipologie di segnalazioni non possono essere prese in considerazione?

Non possono essere prese in considerazione le segnalazioni che:

  • abbiano ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • abbiano ad oggetto segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
  • abbiano ad oggetto segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  • riguardano questioni non di competenza dell’Azienda;
  • abbiano un contenuto generico o non pertinente, che non consente la comprensione dei fatti;
  • siano corredate da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
  • siano formate da sola documentazione senza informazioni sulle condotte illecite;
  • siano prive degli elementi di fatto idonei a giustificare degli accertamenti.

Come può essere presentata la segnalazione?

La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT), utilizzando una delle seguenti modalità:

  • Piattaforma informatica:
    Il segnalante, dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, può presentare la segnalazione accedendo alla piattaforma informatica da qualsiasi dispositivo collegato a internet, fisso o mobile, attraverso il seguente link: https://servizi33.it/WB33/USLTOSCANACENTRO/Account/Login Per il corretto utilizzo del software, è possibile consultare il relativo manuale.
    Il segnalante potrà seguire l’iter della segnalazione accedendo direttamente alla piattaforma informatica.
    La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni rappresenta il canale privilegiato perché consente di garantire il maggior livello di protezione dei dati personali degli interessati, sia nella fase di acquisizione delle segnalazioni, sia in quella di gestione delle stesse. Ciò, in particolare, in considerazione della possibilità di cifrare i dati e di mantenere una interlocuzione riservata con la persona segnalante.
  • Telefono:
    Il segnalante, dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, può presentare la segnalazione in forma orale chiamando il numero 0673000281 e seguendo le istruzioni impartite dall’assistente vocale. La segnalazione sarà registrata e gestita tramite la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni. Per il corretto utilizzo del software, è possibile consultare il relativo manuale.
    Il segnalante potrà seguire l’iter della segnalazione accedendo direttamente alla piattaforma informatica, da qualsiasi dispositivo collegato a internet, fisso o mobile, attraverso il seguente link: https://servizi33.it/WB33/USLTOSCANACENTRO/Account/Login
  • Di persona
    Il RPCT trascriverà i contenuti della segnalazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante. La segnalazione sarà inserita e gestita tramite la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni.Per il corretto utilizzo del software, è possibile consultare il relativo manuale.
    Il segnalante potrà seguire l’iter della segnalazione accedendo direttamente alla piattaforma informatica, da qualsiasi dispositivo collegato a internet, fisso o mobile, attraverso il seguente link: https://servizi33.it/WB33/USLTOSCANACENTRO/Account/Login
    Il segnalante, dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, può contattare telefonicamente il RPCT al numero di telefono disponibile al link Contatti RPCT e fissare un appuntamento di persona per effettuare la segnalazione in forma orale.

Come viene tutelato il segnalante?

Il D.Lgs. 24/2023 prevede un articolato sistema di misure di protezione del segnalante e delle persone o enti a lui collegati. Di seguito si elencano le principali, rimandando al decreto per eventuali approfondimenti:

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La protezione è estesa anche ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Il segnalante che sia stato licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 300/1970 o dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile sia stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge. In questi casi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

ATTENZIONE: Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Avvertenze

Il segnalante è invitato a porre la massima attenzione affinché nella descrizione dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite e nei relativi documenti allegati, non siano presenti dati personali o che possano far risalire alla propria identità.

Si ricorda che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale e, in questi casi, la segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità competente.

Se dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale o di danno erariale, l’Azienda provvederà a trasmettere la stessa alle competenti Autorità con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023 e dal Regolamento aziendale.

Quali sono le misure di sostegno ai segnalanti?

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per maggiori informazioni, consultare il sito dell’Autorità all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Quali sono le modalità per effettuare una segnalazione esterna?

La legge prevede che il segnalante possa effettuare una segnalazione esterna direttamente all’ANAC quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità aggiornate per effettuare una segnalazione esterna sono disponibili sul sito dell’Autorità all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Regolamento e manuali

Il Regolamento approvato con delibera n.1397 del 24/12/2025

Manuale Utente per l’utilizzo della piattaforma informatica