L’indennità di frequenza è una prestazione economica assistenziale riconosciuta ai minori di 18 con invalidità, il cui obiettivo è favorirne l’inserimento scolastico e sociale.
Per averne diritto è necessario un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
Si chiama “indennità di frequenza” perché viene riconosciuta solo a chi può dimostrare di frequentare: la scuola, pubblica o privata; centri estivi; centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione pubblici o privati convenzionati; centri di formazione professionale.
Con riferimento alla frequenza scolastica va prodotta o autocertificata ogni anno l’iscrizione e l’attestato di frequenza al nuovo anno scolastico e in questo caso i mesi di riconoscimento dell’indennità sono 9 (ottobre – giugno).
Producendo documentazione che attesta la frequenza di centri estivi, centri di riabilitazione, centri ambulatoriali pubblici o privati convenzionati ecc. potrà essere riconosciuta l’erogazione di ulteriori mensilità.
Non è concessa in caso di ricovero a carico del SSN (Ospedale o struttura sanitaria). È incompatibile con altre tipologie di indennità ed è possibile optare per il trattamento più favorevole.
Come richiederla > vedi