Lâart. 404 c.c. prevede: âLa persona che, per effetto di unâinfermitĂ ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nellâimpossibilitĂ , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegnoâ.
I presupposti per la nomina di un Amministratore di Sostegno consistono nella presenza di una riduzione della capacitĂ dâagire in autonomia.
No, non basta che la persona presenti delle difficoltĂ per chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno. Se la capacitĂ dâagire della persona non risulta gravemente compromessa e la persona è in grado di gestire i propri interessi non è necessario la nomina di un AdS. Qualora le condizioni presenti lo rendano possibile, si può ricorrere anche ad altri istituti. LâetĂ avanzata non rappresenta di per sĂŠ un presupposto fondante per richiedere un provvedimento di amministrazione di sostegno.
Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c.:
- dallo stesso soggetto beneficiario;
- dal coniuge, dal convivente (inteso come compagno stabile in famiglia di fatto), dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini);
- dagli affini entro il secondo grado del beneficiario (suocere/i, cognate/i);
- dal Tutore o dal Curatore (nel caso di persona giĂ interdetta o inabilitata) congiuntamente allâistanza di revoca dellâinterdizione/inabilitazione;
- dal Pubblico Ministero.
Inoltre, ai sensi dellâart. 406 comma 3° c.c., sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico âi responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna lâapertura del procedimento di Amministrazione di Sostegnoâ.
No, non è necessario. Si tratta di un procedimento che, tecnicamente si definisce, di âvolontaria giurisdizioneâ pertanto è possibile anche procedere personalmente.
Tuttavia, qualora la persona che presenta ricorso, riscontrasse difficoltĂ o qualora lo desiderasse, potrĂ rivolgersi in modo gratuito presso gli sportelli informativi e gli uffici di segretariato sociale competenti per territorio o presso gli Uffici di ProssimitĂ oltre che a ad un legale.
Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno si presenta alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.), redatto su carta semplice, corredato dalla ricevuta del pagamento telematico di 27 euro per diritti di copia. Per depositare il ricorso occorre seguire le modalitĂ previste presso ogni sede di Tribunale e le Info contenute nei loro siti web. ). Se a depositare il ricorso è un Avvocato, questi dovrĂ utilizzare lâapposita consolle telematica.
Ă possibile rivolgersi agli Uffici di ProssimitĂ dislocati sul territorio regionale per supporto nella presentazione del ricorso di nomina.
Qualora sussistano condizioni di idoneitĂ e disponibilitĂ , lâAmministratore di Sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacitĂ , con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in altri casi, il Giudice Tutelare potrĂ discostarsi da tale scelta, solo per gravi e giustificati motivi, e potrĂ attingere il nome da un apposito elenco, tenuto conto dellâinteresse del beneficiario . Lâart. 408 del c.c. prescrive che il Giudice Tutelare, nella scelta dellâAmministratore di Sostegno dovrĂ preferire: il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente; il genitore, il figlio o il fratello; il parente entro il quarto grado; la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Lâultimo comma dellâart. 408 c.c. prevede la possibilitĂ di nominare Amministratore di Sostegno non solo una persona fisica, ma anche le persone giuridiche pubbliche e private, le societĂ , le associazioni e le fondazioni.
Non possono invece ricoprire la carica di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.
Il ricorso deve contenere, secondo quanto prescritto dallâart. 407 c.c.:
- Le generalità del ricorrente , cioè nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e rapporto di parentela con il beneficiario (es. genitore, fratello ecc.). I ricorrenti possono essere anche piÚ di uno (es. entrambi i genitori);
- Le generalitĂ del beneficiario, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza anagrafica e dimora abituale; le ragioni per cui si chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno: le condizioni di salute e le patologie del destinatario e la necessitĂ di tutela;
- Il nominativo e il domicilio - se conosciuti - del coniuge, dei discendenti (figli), degli ascendenti (genitori, nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
- Copia integrale dellâatto di nascita del beneficiario (da richiedere nel Comune di nascita) e certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
- Documentazione medica (accertamento dellâinvaliditĂ civile, relazione sanitaria);
- Certificazione medica attestante le patologie e il grado di capacitĂ di intendere e di volere o la totale incapacitĂ ;
- Documentazione sulle condizioni di vita personale del beneficiario (es. relazione sociale o della struttura di accoglienza dellâinteressato);
- Documentazione relativa alla situazione patrimoniale (pensione di invaliditĂ , assegni di accompagnamento, pensione di reversibilitĂ , stipendi percepiti per attivitĂ lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, proprietĂ immobiliari, ecc.);
- Eventuale certificato che attesti lâimpossibilitĂ del beneficiario a recarsi in Tribunale per la convocazione (in tal caso lâesame avverrĂ nel luogo in cui il beneficiario si trova o da remoto).
Per consentire al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento piĂš idoneo a tutelare il destinatario dellâAmministrazione di Sostegno è necessario inoltre specificare nel ricorso le sue eventuali residue capacitĂ , e in particolare quali azioni il beneficiario sia in grado di compiere da solo, quali invece sia in grado di compiere con lâassistenza dellâAmministratore di Sostegno e quali non sia in grado compiere e devono quindi essere affidate allâAmministratore di Sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario.
Per aprire lâistanza dellâamministrazione di sostegno occorre che i familiari piĂš stretti non abbiano motivi di opposizione (anche se sia maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa, che prescrive la comunicazione del ricorso ai parenti, che sono visiti come possibili "informatori") e che le dichiarazioni di non opposizione siano raccolte dopo la fissazione dell'udienza di comparizione (e dunque presentate in udienza, invece che unitamente al ricorso), cosĂŹ che questa possa essere comunicata ai parenti stessi, a cui viene lasciata la libertĂ di intervenire o meno. Per tale motivo molti dei moduli di assenso in uso (come, per esempio, quello presente sul sito del Tribunale di Prato) hanno il campo relativo alla data di udienza.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice Tutelare, provvede entro 60 giorni al provvedimento di nomina o rigetto dellâamministrazione di sostegno. Alla prima udienza, alla presenza di almeno uno dei ricorrenti, il Giudice Tutelare sente lâeventuale beneficiario del provvedimento di amministrazione di sostegno, i ricorrenti e le persone presenti indicate nel ricorso, al fine di ottenere le necessarie informazioni per valutare e concludere il procedimento. Al fine di emettere un provvedimento che tuteli nel modo migliore il beneficiario, il Giudice può decidere di assumere ulteriori informazioni, ad esempio richiedendo relazioni agli operatori (es. medici, specialisti) che hanno in cura il beneficiario, oppure disponendo una Consulenza Tecnica dâUfficio. Alla prima udienza, e in casi di particolare gravitĂ anche prima, il Giudice Tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno Provvisorio.Il giudice può fissare anche piĂš udienze, se necessario (art. 407 c.c.).
La cancelleria della Volontaria Giurisdizione, non farĂ una comunicazione. Occorre fare accesso alla consultazione pubblica dei registri tramite lâAPP Giustizia Civile, inserendo il numero di Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione (RGVG), ovvero il numero che identifica la propria pratica.
LâAmministratore di Sostegno assume lâincarico giurando, davanti al Giudice Tutelare, di esercitare il proprio compito con fedeltĂ e diligenza (art. 349 c.c.). I suoi poteri non sono indicati dalla legge in modo generalizzato, ma sono dettagliatamente elencati nel decreto di nomina. Il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare lâAmministratore di Sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione. Nello svolgimento del suo incarico, lâAmministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario ed informare il beneficiario circa gli atti da compiere e riferire al Giudice Tutelare in caso di dissenso.
I compiti dellâAmministratore di Sostegno sono specificati nel decreto di nomina e possono riguardare la cura del beneficiario, degli interessi personali, sociosanitari, economici e patrimoniali. Inoltre è compito dellâAdS la redazione della relazione annuale e della rendicontazione al Giudice Tutelare.
Si usa suddividere i compiti dellâamministratore di sostegno in atti personali e patrimoniale. Gli atti personali sono quelli principalmente diretti alla salute ed alla cura della persona , tra cui rientra il consenso informato, la scelta delle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie con i professionisti coinvolti e lâavvio di pratiche per la cura e lâautonomia della persona Per gli atti patrimoniali si intende, invece, la gestione economico-finanziaria e del patrimonio della persona (pensioni, rendite, gestione del risparmio, carte di credito, gestione dei risparmi e apertura e chiusura conto corrente). Per gli atti di straordinaria amministrazione (ad es, la vendita di un immobile o la sottoscrizione di un mutuo ecc), lâAmministrazione di sostegno necessita del consenso da parte del Giudice Tutelare
Sono detti âpersonalissimiâ, quegli atti legati alla sfera sessuale, intima-affettiva e fisica del beneficiario ai quali lâamministratore di sostegno non si può sostituire (ad esempio, il testamento, il matrimonio, unione civile, separazione/divorzio, riconoscimento e disconoscimento del figlio).
Lâart 405 c.c. stabilisce che: âQualora ne sussista la necessitĂ , il Giudice Tutelare adotta anche dâufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e lâamministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.â
In casi di particolare urgenza si può quindi richiedere la nomina di un amministrazione di sostegno provvisorio per il compimento di singoli atti; lâurgenza andrĂ specificata e motivata allâinterno del ricorso e sarĂ comunque valutata dallâautoritĂ giudiziaria competente.
Qualora il Giudice Tutelare ravvisi lâurgenza nominerĂ un amministratore di sostegno provvisorio che sarĂ legittimato a compiere solo quella azione per la quale si è richiesta la nomina con urgenza.
Ad oggi, i tempi per la fissazione dellâudienza di nomina dellâamministratore di sostegno sono contenuti nei 60 giorni previsti dalla legge (art 405 cc. â Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta) dalla data del deposito del ricorso in cancelleria.
La richiesta di una nomina provvisoria con urgenza deve essere circoscritta ai soli casi eccezionali che hanno necessitĂ di una pronuncia immediata.
Dopo la nomina lâAmministratore di Sostegno svolge il proprio incarico nellâambito dei poteri conferitigli nel decreto di nomina. Ă opportuno che lâAmministratore di Sostegno richieda alla Cancelleria del Tribunale alcune copie autentiche del proprio decreto di nomina, poichĂŠ queste gli vengono normalmente richieste per lâapertura del conto corrente in favore del beneficiario, per lâintestazione o la variazione del libretto postale, per la riscossione delle pensioni (comprese anche di invaliditĂ civile e di accompagnamento), per la presentazione di istanze presso Enti Pubblici e Previdenziali (Comune, Azienda Sanitaria Locale, INPS...).
Qualora siano presenti soggetti pubblici, privati o del privato sociale coinvolti nella presa in carico della persona amministrata (quali servizi sociosanitari, soggetti gestori di percorsi assistenziali e di supporto ecc), è buona prassi che lâAmministratore di Sostegno instauri fin da subito modalitĂ di conoscenza, confronto e collaborazione con tali servizi.
Ci sono poi degli atti di amministrazione straordinaria per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice, ad esempio:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni;
- accettare ereditĂ o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi, ecc.
LâAmministratore di Sostegno deve tenere la contabilitĂ della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sullâattivitĂ svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione personale. La periodicitĂ della relazione e del rendiconto è stabilita dal Giudice nel decreto di nomina; di regola è annuale.
Lâamministratore di sostegno è obbligato ex lege anche al deposito di un rendiconto presso il Giudice Tutelare nominato al termine di ogni anno di gestione.
Allâinterno del documento è necessario indicare lo stato del patrimonio allâinizio del periodo, quantificando:
â le somme disponibili sui conti correnti;
â le somme investite;
â i beni immobili;
â le autovetture di cui è intestatario il beneficiario.
Successivamente, lâAmministratore di Sostegno dovrĂ elencare tutte le entrate del beneficiario durante il periodo. A tal fine, si rivela utile suddividere le entrate per categorie (ad es. pensioni, canoni di locazione, lasciti ereditari, ecc). Si procederĂ nello stesso modo anche con lâannotazione di tutte le uscite riferite al periodo di riferimento (es. vitto, vestiario, piccole spese quotidiane, ecc..). Infine il rendiconto si conclude con lâindicazione dello stato del patrimonio alla fine del periodo di riferimento. Il termine entro cui va presentato è di 60 giorni che iniziano a decorrere dalla chiusura del periodo di riferimento, il quale coincide con il tempo trascorso dallâassunzione dellâincarico (si ricordi, però, che detto termine non è essenziale).
Nel decreto di nomina sono indicati i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilitĂ (spese ordinarie). Qualora si renda necessario sostenere spese di importi maggiori, o di tipologia non espressamente prevista allâinterno del decreto di nomina (spese straordinarie), è necessario richiedere unâautorizzazione al Giudice Tutelare. Non è necessario chiedere autorizzazione qualora la spesa, anche se di importo superiore ai limiti fissati, sia supportata da documentazione che ne attesti la necessitĂ (come ad esempio nel caso di spese mediche).
Alcuni tribunali richiedono la presentazione degli estratti conto relativi al periodo di riferimento: per questo motivo è consigliabile effettuare tutte le spese a favore del beneficiario a mezzo di strumenti di pagamento tracciabili, in modo da rendere piÚ semplice la compilazione finale del rendiconto.
Qualora i pagamenti per i beni e servizi a favore del beneficiario vengano effettuati in contanti si rende necessario allegare anche gli scontrini fiscali. Il Giudice Tutelare può effettuare cosĂŹ un controllo incrociato, sulla base della documentazione allegata dallâAmministratore e i valori riportati nel rendiconto, riuscendo cosĂŹ a valutare la bontĂ dellâoperato.
Presso i Tribunali è spesso disponibile una modulistica facsimile per tale documentazione.
Lâincarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso potrĂ poi essere prorogato dal Giudice anche prima della scadenza del termine) oppure a tempo indeterminato. Eventuali gravi impedimenti devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare, che provvederĂ con un decreto ad una nuova nomina.
Nel momento in cui viene a mancare la persona beneficiaria, lâAmministratore di Sostegno cessa il proprio incarico, ma prima che il suo ruolo possa definirsi concluso ha il compito di portare a termine alcuni adempimenti, in modo tale che il Giudice Tutelare possa dichiarare conclusa la pratica:
- dovrĂ dare conto del decesso del beneficiario, tramite certificato di morte;
- portare a termine le attivitĂ svolte non ancora rendicontate (in mancanza di un primo rendiconto, vanno riportate tutte le attivitĂ svolte dallâapertura dellâamministrazione)
- presentare la situazione patrimoniale alla data del decesso del beneficiario.
A seguito del decesso della persona amministrata, lâAmministratore potrĂ comunque disporre del patrimonio del beneficiario â anche se deceduto â per adempiere a spese quali la locazione (il c.d. affitto), utenze ed altre eventuali, comprese le spese del funerale: tali spese dovranno essere puntualmente indicate nel resoconto finale. Nel caso in cui l'AdS. sia anche chiamato all'ereditĂ del beneficiario egli infatti potrĂ disporre delle disponibilitĂ del defunto, sebbene non in veste di AdS, ma come erede.
Gli amministratori di sostegno che intendano provvedere al pagamento delle spese funerarie (ovvero quelle maggiormente urgenti a ridosso del decesso) possono farlo previa autorizzazione dal giudice tutelare; in alcuni Tribunali è prassi autorizzare già nel decreto di nomina l'AdS. a pagare le spese funerarie entro un limite predefinito.
La cancelleria non avvisa per posta riguardo allâarchiviazione del fascicolo ed allâapprovazione del rendiconto finale; la chiusura della procedura si può rilevare attraverso la consultazione pubblica dei registri, attraverso lâAPP Giustizia Civile.
SÏ, l'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
In merito al compenso previsto per lâincarico di AdS, la legge 9 gennaio 2004 n. 6, non parla in ordine alla retribuzione. Si applica, però, il disposto dellâart. 379 c.c., cui fa riferimento lâart. 411 c.c., concernente la naturale gratuitĂ dellâufficio di tutela, salva la possibilitĂ , per il Giudice Tutelare, di assegnare in considerazione dellâentitĂ del patrimonio e delle difficoltĂ dellâamministrazione, unâequa indennitĂ .
Lâincarico dellâAmministratore di sostegno è quindi essenzialmente gratuito e lâeventuale somma che il Giudice Tutelare stabilirĂ di erogare avrĂ il carattere di indennitĂ tesa a ristorare lâamministratore per il tempo dedicato alle funzioni proprie dellâincarico e delle spese sostenute. Qualora il decreto di nomina non contenga alcuna indicazione in merito al compenso, è opportuno che lo stesso professionista nominato formuli unâapposita istanza al fine di richiedere espressamente al Giudice Tutelare la previsione di un compenso e/o i criteri di determinazione del medesimo
La durata dellâincarico può essere a carattere: temporaneo, indeterminato ed all'art. 413 c.c. , il legislatore , dispone che è possibile chiedere , ove necessario, la cessazione o la sostituzione dell'amministratore di sostegno, quando :
- lo stesso beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o alcuni dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c., ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore;
- quando questo istituto si sia rivelato inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario.
La richiesta deve essere motivata e va proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal Pm o dagli altri soggetti indicati dall'art. 406 c.c.. L'istanza va comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Ai sensi dellâart. 739 del Codice di Procedura Civile si prevede che contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto.
SĂŹ:
1) con una comunicazione allâufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
2) con lâiscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.
Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un diverso amministratore di sostegno
I professionisti, le fondazioni e le associazioni di volontariato o di promozione sociale , le persone, che intendono iscriversi allâelenco delle persone, disponibili ad assumere lâincarico di amministratore di sostegno, devono presentare apposita domanda, redatta su carta semplice secondo il modello presente nellâAvviso, scaricabile dal sito web dellâASL Toscana centro (www.uslcentro.toscana.it) - Home, servizi sociali - come diventare amministratore di sostegno- Avviso pubblico .
La domanda redatta su carta semplice deve essere inviata allâAzienda USL Toscana Centro, Dipartimento dei Servizi Sociali:
Nella domanda i professionisti iscritti agli ordini professionali devono utilizzare il (modello A), le fondazioni, le associazioni di volontariato o di promozione sociale operanti nel sistema sociale e socio sanitario integrato, devono utilizzare (modello B) , le altre presone, aventi i requisiti devono utilizzare il (modello C)
Nel modulo possono essere indicate al massimo due sedi di Tribunali e al massimo tre zone in cui svolgere la funzione di amministratore di sostegno (allegato 1) ed è necessario allegare il Curriculum Vitae.
L'avviso , con le modalitĂ di iscrizione negli elenchi, come i contatti e le informazioni le trovate nell'area avvisi ai link, di seguito:
Lâelenco è conservato presso lâAzienda USL Toscana Centro, la quale, ogni volta che lo stesso viene aggiornato con le modalitĂ di cui allâ art. 5,del regolamento, provvede a trasmettere agli uffici dei Giudici Tutelari competenti, i nominativi dei soggetti iscritti ,secondo la disponibilitĂ da essi espressa , in merito allâambito territoriale prescelto per lo svolgimento della loro attivitĂ .
I professioni, anche se privi dellâattestazione di formazione dellâazienda Usl Toscana centro, possono iscriversi nel relatico elenco Aziendale , dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, attestando nel CV , lâacquisizione di competenze/esperienze maturate in materia di tutela giuridica.
Fino a nuova organizzazione e gestione degli elenchi, lâAutoritĂ Giudiziaria utilizzerĂ entrambi.
Lâelenco delle persone, nonchĂŠ delle fondazioni, associazioni di volontariato o di promozione sociale sarĂ pubblicato sul sito www.uslcentro.toscana.it - Home, servizi sociali - come diventare amministratore di sostegno- Annualmente lâAzienda USL Toscana Centro procede alla revisione dellâelenco in base alle comunicazioni effettuate dai soggetti iscritti, nonchĂŠ in relazione agli esiti dei controlli a campione sulla permanenza dei requisiti di cui allâ art. 5 ( requisiti per lâiscrizione allâelenco) con relativa revisione due volte allâanno.
Di norma le questioni da sottoporre al giudice tutelare vanno rappresentate per iscritto o PEC, attraverso deposito in cancelleria della Volontaria Giurisdizione e specificando i propri recapiti per essere contattati. SarĂ la cancelleria a sottoporre la questione al giudice tutelare che, se lo riterrĂ opportuno, convocherĂ lâinteressato. Nel caso in cui si necessiti di autorizzazione a compiere qualche atto è bene consultare la modulistica presente sul sito del Tribunale competente per territorio e vedere se esiste un modulo specifico per ciò che si vuole chiedere; in alternativa si può utilizzare il modulo per le richieste generiche di straordinaria amministrazione. Chi è dotato di una PEC, della firma digitale e di SPID può effettuare depositi telematici scaricando il software elaborato dalla Regione Toscana SLPTC, previa registrazione della propria PEC sul Reginde.
L'amministratore di sostegno ha l'onere e il dovere di avvisare il Giudice relativamente alla situazione economica e patrimoniale dell'amministrato, comprese anche le situazioni debitorie, oltre che riportare la situazione nel rendiconto annuale. Di prassi, il giudice tutelare convoca l'AdS per chiedere conto della gestione e trovare le opportune soluzioni . Si richiama all'attenzione il testo dell'art. 413 c.c., dove si evince che i medesimi soggetti che possono presentare istanza per la nomina di amministratore di sostegno possono anche rivolgere al giudice tutelare istanza motivata ove sussistano i presupposti per la sostituzione dell'amministratore di sostegno o dubbi sul suo operato.
