Avviso
In ottemperanza alle misure di sicurezza previste dalla normativa per arginare la diffusione del virus COVID 19, evitare assembramenti e garantire comunque l'erogazione dei servizi all'utenza, la Medicina Legale adotterà la seguente riorganizzazione:
- l'accesso al pubblico è sospeso, gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio tramite e-mail o telefonando nei giorni e nelle fasce d'orario indicate (vedi Zone)
- dal 1° giugno 2021 sono riprese le convocazioni in presenza
- solo le richieste di visita domiciliare con certificato medico riportante l'intrasportabilità anche in ambulanza, le Leggi 80/2006 su richiesta dell'interessato e le situazioni di particolare fragilità, verranno valutate sugli atti acquisendo la documentazione sanitaria inviata dall'interessato. Solo nei casi in cui il Presidente di commissione non riterrà sufficiente quanto presentato, si procederà alla convocazione a visita. Come previsto dall’articolo 29-ter Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120:
Art. 29 - ter Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. 2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita diretta.
La documentazione necessaria per la valutazione agli atti è la seguente:
1) relazioni specialistiche
2) referti di esami diagnostici
3) relazioni di degenza ospedaliera (non presentare cartelle cliniche)
La documentazione può essere inoltrata alla casella di posta elettronica della zona competente in formato pdf raggruppata in uno/due file, o inviata per posta all’indirizzo della zona competente, o consegnata a mano previo contatto telefonico ed appuntamento. A tale proposito, occorre anche:
1) allegare documento d'identità in corso di validità
2) allegare richiesta di accertamento agli atti (vedi facsimile)
I cittadini che non presenteranno richiesta di valutazione agli atti verranno convocati in presenza quando la situazione di emergenza lo permetterà
Le domande verranno valutate rispettando l’ordine cronologico di presentazione
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In ottemperanza alle misure di sicurezza previste dalla normativa per arginare la diffusione del virus COVID 19, evitare assembramenti e garantire comunque l'erogazione dei servizi all'utenza, la Medicina Legale adotterà la seguente riorganizzazione:
- l'accesso al pubblico è sospeso, gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio tramite e-mail o telefonando nei giorni e nelle fasce d'orario indicate (vedi Zone)
- dal 1° giugno 2021 sono riprese le convocazioni in presenza
- solo le richieste di visita domiciliare con certificato medico riportante l'intrasportabilità anche in ambulanza, le Leggi 80/2006 su richiesta dell'interessato e le situazioni di particolare fragilità, verranno valutate sugli atti acquisendo la documentazione sanitaria inviata dall'interessato. Solo nei casi in cui il Presidente di commissione non riterrà sufficiente quanto presentato, si procederà alla convocazione a visita. Come previsto dall’articolo 29-ter Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120:
Art. 29 - ter Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. 2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita diretta.
La documentazione necessaria per la valutazione agli atti è la seguente:
1) relazioni specialistiche
2) referti di esami diagnostici
3) relazioni di degenza ospedaliera (non presentare cartelle cliniche)
La documentazione può essere inoltrata alla casella di posta elettronica della zona competente in formato pdf raggruppata in uno/due file, o inviata per posta all’indirizzo della zona competente, o consegnata a mano previo contatto telefonico ed appuntamento. A tale proposito, occorre anche:
1) allegare documento d'identità in corso di validità
2) allegare richiesta di accertamento agli atti (vedi facsimile)
I cittadini che non presenteranno richiesta di valutazione agli atti verranno convocati in presenza quando la situazione di emergenza lo permetterà
Le domande verranno valutate rispettando l’ordine cronologico di presentazione
- Invalidità civile - L. 30/3/1971, n.118 e successive modifiche e integrazioni
Persona di qualsiasi età (adulti o minori) che a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (se minore o ultrasessantacinquenne). In caso di soggetti totalmente inabili si valuta anche la capacità residua di compiere gli atti essenziali quotidiani o di deambulare
- Handicap - L. 5/2/1992, n. 104
Soggetto affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. A differenza delle precedenti tre condizioni, si può richiedere l’accertamento dello stato di handicap anche per condizioni che abbiano già dato diritto ad altre forme d’invalidità (civile, del lavoro, di guerra, di servizio, cecità o sordità)
- Disabilità (capacità lavorative residue) - L. 12/03/1999, n. 68
Tale forma di riconoscimento è necessaria per l’iscrizione alle liste di collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego della Provincia. Interessa, quindi, persone in età lavorativa.
L’accertamento può essere richiesto congiuntamente all’invalidità civile, cecità o sordità. Possono accedere al percorso di accertamento della disabilità i soggetti:
- Invalidi civili con percentuale pari o superiore al 46%
- Ciechi civili
- Sordi civili
A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica (www.inps.it)
La modalità è la seguente :
- Compilazione ed invio on line del certificato da parte del medico certificatore dotato di apposito PIN di accesso INPS; il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.
- Compilazione ed invio on line della domanda abbinata al certificato precedentemente acquisito da INPS.
La domanda completa di certificato viene quindi trasmessa da INPS, in tempo reale e in via telematica, alle AUSL territorialmente competenti che provvederanno ad inviare all’interessato la convocazione a visita medica.
In caso di assenza l’istante sarà riconvocato entro tre mesi dalla data della domanda. In caso di doppia assenza ingiustificata l’istanza sarà archiviata.
Nel caso di decesso del richiedente, dopo la domanda e prima della visita il riconoscimento dello status d’invalido civile può essere richiesto dagli eredi tramite formale domanda (istanza post mortem modello AP71) avvalendosi della modulistica scaricabile avvalendosi della modulistica scaricabile dal sito INPS
Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione Medica presso la sede della AUSL territorialmente competente per residenza o domicilio. L’istante, qualora sussistano le condizioni di intrasportabilità può richiedere attraverso il proprio medico abilitato, l’accertamento sanitario al domicilio o sede di ricovero. La Commissione Medica esegue l’accertamento medico-legale ed esprime un giudizio in relazione all’istanza inoltrata e ai relativi requisiti previsti dalla vigente normativa. Il verbale redatto dalla Commissione Medica in sede di visita viene inviato telematicamente alla Commissione INPS. La Commissione INPS ha facoltà di sospendere il giudizio espresso e convocare a visita diretta l’assistito. Una volta confermato il giudizio, l’INPS invierà al domicilio dell’assistito il verbale sanitario definitivo relativo all’accertamento richiesto. La validazione e la notifica del verbale definitivo è sempre in carico all’INPS.
Si ricorda che successivamente all’accertamento sanitario per qualsiasi informazione riguardante lo stato della pratica e ogni altra informazione occorre rivolgersi ad INPS. Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso devono essere tempestivamente comunicate ad INPS. La richiesta di copia del verbale deve essere presentata all’INPS per i riconoscimenti effettuati dal 1 gennaio 2010, deve essere richiesta alle AUSL per gli accertamenti effettuati fino al 31 dicembre 2009.
In relazione al giudizio espresso possono correlarsi i benefici economici e le agevolazioni riassunti nell'allegata Tabella Benefici.
La competenza per la concessione ed erogazione del beneficio economico è in carico all’INPS. L’interessato viene invitato da INPS a completare l’inserimento dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio-economici e la modalità di pagamento richiesta. All’interessato verrà inviata da parte di INPS comunicazione di erogazione o reiezione della richiesta di prestazione.
Ai sensi dell'art.25, comma 6-bis, della Legge n.114/2014 coloro già in possesso di invalidità o stato di handicap già accertato in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino allo svolgimento della visita di verifica da parte dell’INPS.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli INPS della provincia di appartenenza.
Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il ricorso in giudizio entro 180 giorni (Tribunale – Sezione Lavoro) – a pena di decadenza – dalla notifica del verbale sanitario.
Il modulo per presentare ricorso è scaricabile dal sito INPS (www.inps.it)
Zona Montelupo
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Informazioni telefoniche: lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 (telefono 0571 878010)
Medicina Legale segreteria invalidi civili, via Centofiori 30 - 50056 Montelupo Fiorentino
Zona Castelfranco di Sotto
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Informazioni telefoniche: giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 (telefono 0571 704249)
Medicina Legale segreteria invalidi civili, viale 2 Giugno 37 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
Zona Firenze
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Informazioni telefoniche: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 (telefono 055 6933880)
Medicina Legale segreteria invalidi civili Villa Fiorita, via di San Salvi 12 - 50135 Firenze
Zona nord-ovest Sesto Fiorentino
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Informazioni telefoniche: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 (telefono 055 6930266)
Medicina Legale, via Gramsci 561 - 50019 Sesto Fiorentino
L'ufficio di Sesto Fiorentino è temporanemente chiuso al pubblico. I cittadini possono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
oppure telefonare ai seguenti uffici:
- Firenze: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 (telefono 055 6933880)
- Scandicci: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 (telefono 055 6930655)
Zona nord-ovest Scandicci
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Informazioni telefoniche: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 (telefono 055 6930655)
Medicina Legale, via Vivaldi snc - 50018 Scandicci
Zona Mugello - Borgo San Lorenzo
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Informazioni telefoniche: martedì dalle ore 8.30 alle 12.00 (telefono 055 8451642)
Medicina Legale segreteria invalidi civili, viale IV Novembre 93 - 50032 Borgo San Lorenzo
Zona Pistoia
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Informazioni telefoniche: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 (telefono 0573 353873)
Medicina Legale segreteria invalidi civili, via della Quiete 11 - 51100 Pistoia
Zona Montecatini
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Informazioni telefoniche: martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 (telefono 0572 928925 - 0572 928922)
Medicina Legale segreteria invalidi civili, via Manin 22 - 51016 Montecatini Terme
Zona Prato
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Informazioni telefoniche: mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 (telefono 0574 805584 - Medicina Legale segreteria invalidi civili)