- se non si condivide il giudizio espresso dalla Commissione Medica
- se non è stato riconosciuto il beneficio richiesto
- se si ritiene errato il provvedimento dell’INPS.
A seconda del tipo di contestazione, il ricorso può essere presentato:
-
all’INPS (ricorso amministrativo, nei casi previsti)
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all’Autorità Giudiziaria (ricorso giudiziario)
É possibile farsi assistere da un Patronato o da un legale di fiducia.
Il ricorso avverso il verbale sanitario di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile, della L.104 e della disabilità segue la disciplina prevista dalla normativa vigente.
Il ricorso giudiziario deve essere presentato al Tribunale competente – Sez. Lavoro nei termini previsti dalla legge.
In tali procedimenti è obbligatorio l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ai sensi dell’art. 445-bis del codice di procedura civile.
Per i ricorsi amministrativi relativi ai requisiti non sanitari (ad esempio requisiti reddituali o amministrativi), la competenza è dell’INPS.
Attraverso l’integrazione in autotutela l’Istituto può intervenire correggendo errori materiali presenti sui verbali su segnalazione dell’utente per via telematica o tramite PEC.
Per tutte le informazioni operative e per la presentazione delle domande di ricorso è necessario fare riferimento ai canali ufficiali dell’INPS o agli enti di patronato abilitati.
