Regione Toscana
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La visita domiciliare può essere richiesta quando la persona non è trasportabile presso la sede della Commissione Medica.
La richiesta deve essere supportata da adeguata documentazione sanitaria e sarà valutata dalla Commissione Medica secondo la normativa vigente.


La richiesta di visita domiciliare può essere presa in considerazione nei casi di:

  • intrasportabilità, anche con mezzo sanitario
  • particolare fragilità della persona
  • altre situazioni previste dalla normativa vigente.


La Commissione Medica esamina la documentazione sanitaria presentata dall’interessato.
Quando la documentazione consente una valutazione completa, l’accertamento può essere effettuato sulla base degli atti trasmessi.

Se la documentazione non è sufficiente, la Commissione può:

  • richiedere documentazione integrativa
  • convocare l'interessato a visita diretta
  • disporre una visita domiciliare, quando ne ricorrono i presupposti.


Occorre trasmettere:

  • relazioni specialistiche
  • referti di esami diagnostici
  • relazioni di ricovero o lettere di dimissione ospedaliera
  • certificazione medica attestante l’intrasportabilità, se presente.

Alla documentazione sanitaria devono essere allegati:

  • copia di un documento di identità in corso di validità
  • richiesta di accertamento agli atti (vedi fac-simile allegato)
  • scheda socio-ambientale, se presente domanda di L.104/92


Le richieste di visita domiciliare con certificato medico riportante l'intrasportabilità anche in ambulanza, le Leggi 80/2006 su richiesta dell'interessato e le situazioni di particolare fragilità verranno valutate sugli atti acquisendo la documentazione sanitaria inviata dall'interessato. Solo nei casi in cui il Presidente di commissione non riterrà sufficiente quanto presentato, si procederà alla convocazione a visita o alla richiesta di integrazione della documentazione sanitaria.

Come previsto dall’articolo 29-ter Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120), "Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e delle condizioni di disabilità '":

1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e della condizione di disabilità   ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;

2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita diretta.

La documentazione necessaria per la valutazione agli atti è la seguente:
1) relazioni specialistiche
2) referti di esami diagnostici
3) relazioni di degenza ospedaliera (non presentare cartelle cliniche)

La documentazione può essere inoltrata alla casella di posta elettronica della zona competente in formato pdf raggruppata in uno/due file, o inviata per posta all’indirizzo della zona competente, o consegnata a mano previo contatto telefonico ed appuntamento. A tale proposito, occorre anche:
1) allegare documento d'identità in corso di validità
2) allegare richiesta di accertamento agli atti (vedi facsimile)

Allegati alla scheda
FileDescriptionLast modified
 Scheda socio-ambientale L. 104-92.pdf 30-06-26
 Richiesta di accertamento sugli atti.pdf 30-06-26