Il trasporto sanitario per dimissione da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata a carico del Servizio Sanitario Regionale è garantito solo ai residenti nella Regione Toscana (per i fuori regione il domicilio sanitario non è condizione sufficiente).

Come si richiede il trasporto per dimissione

Il medico del reparto ospedaliero o del Pronto soccorso o quello della struttura pubblica o privata convenzionata, accertata la condizione del paziente:

  1. di soggetto barellato (cioè colui al quale in ragione della patologia da cui è affetto o della condizione clinica, va garantito il trasferimento in posizione supina, per esempio casi di allettamento cronico, immunodepressione grave, sintomi invalidanti correlati a malattia oncologica ecc…),
  2. di soggetto non deambulante, portatore di inabilità temporanea o permanente in carrozzina ortopedica obbligata, rilascia la richiesta di trasporto sanitario per la dimissione in ambulanza o con il mezzo attrezzato.

Nel caso di dimissioni da fuori regione, sono ammesse a carico del SSR solo le richieste fatte dalle strutture pubbliche, e solo in ambulanza, previa autorizzazione preventiva da parte della struttura ASL/centrale operativa 118 di competenza.

NB: per le zone di confine con altre Regioni, come previsto dall'art. 12.2 dell’Accordo Quadro, non si prevede autorizzazione dal momento che gli spostamenti da determinati luoghi possono risultare più agevoli e meno costosi tra Regioni diverse anziché all'interno della Toscana.

Chi non ha diritto al servizio

Il trasporto sanitario per dimissioni non viene concesso nei seguenti casi: 

  1. paziente autosufficiente
  2. paziente non assistito dal servizio sanitario regionale toscano
  3. paziente che si dimette volontariamente (non per decisione sanitaria)
  4. paziente con problemi di natura socio-economica o familiare
  5. paziente ricoverato presso strutture private o anche convenzionate se dimessi da Fuori Regione