La legge 104 del 5 febbraio 1992, successivamente modificata e integrata nel 2000, nel 2001 e nel più recente 2010 è una normativa che disciplina l’assistenza da parte di un lavoratore dipendente a un proprio familiare portatore di handicap. Prima ancora dei familiari però gli stessi lavoratori disabili possono usufruire di quanto stabilito nella legge, siano essi nel settore pubblico che privato.

Per portatore di handicap, secondo quanto stabilito all’art. 3 della legge 104 si identifica “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e con una riduzione dell’ autonomia personale “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.


  • Il dipendente portare di handicap grave
  • Il dipendente che assiste:

• figli (naturali, addottivi o in affidamento);
• parenti o affini entro il 2° grado;
• coniuge;
• parenti o affini entro il 3° grado - (solo a condizione che un genitore o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti oppure siano mancanti);

Per maggiori informazioni sui gradi di parentela si precisa che sono:

parenti di 1° grado: genitori, figli;
parenti di 2° grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
affini di 1° grado: suocero/a, nuora, genero;
affini di 2° grado: cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
parenti di 3° grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
affini di 3° grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.


Al Dipendente disabile o ai soggetti assistiti dal Dipendente deve essere riconosciuto lo stato di "handicap in situazione di gravità" (ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92) con certificato rilasciato dalla Commissione Medica territorialmente competente, convalidato dall'INPS.

L'assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno 24h su 24h, a meno che siano gli stessi sanitari a richiedere la presenza di un familiare.


  • Per assistenza a se stesso il Dipendente ha diritto a 3 giorni mensili retribuiti o permessi giornalieri retribuiti di 2 ore;
    per assistenza a soggetto disabile il Dipendente ha diritto a 3 giorni mensili retribuiti.

La domanda deve essere compilata e inviata all'indirizzo mai Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nei modelli sotto riportati si trovano tutte le informazioni relative alle modalità e ai documenti da allegare per:

  • Domanda di permesso mensile, ai sensi L. 104/92 e smi, fruibile a giorni o ad ore (per se stessi) - mod. 104 - A01
  • Domanda di permesso mensile, ai sensi L. 104/92 e smi, fruibile a giorni o ad ore (per coniuge o parenti e/o affini entro il 2° grado) - mod. 104 - A02
  • Domanda di permesso mensile, ai sensi L. 104/92 e smi, fruibile a giorni o ad ore (per parenti e/o affini di 3° grado) - mod. 104 - A03

SOC Gestione Risorse Umane

Referente: Sonnj Paccagnini - Tel. 0573/352794

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